Nel corso della separazione consensuale, il professionista segue i coniugi durante ogni fase dell’accordo (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale), occupandosi altresì di questioni – ad es. trasferimenti immobiliari o regolamentazione dell’uso della casa vacanze – che non sono risolvibili dal Tribunale in caso di separazione giudiziale.
In caso di separazione giudiziale, ipotesi in cui anche uno solo dei coniugi voglia sciogliere o cessare il vincolo matrimoniale, in mancanza del consenso dell’altro coniuge, l’avvocato offre la propria assistenza durante tutte le fasi del processo in cui il giudice disciplina tutti gli aspetti patrimoniali e personali tra i coniugi, curando anche la richiesta di addebito della crisi al coniuge che abbia violato i vincoli matrimoniali. Particolare attenzione, tra le molte questioni, rivestirà l’aspetto dell’assegnazione della casa coniugale, da attribuire, in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente non autosufficienti, al genitore che prevalentemente continuerà a vivere con i figli, nonché il mantenimento dei figli e del coniuge (che non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio).
Rilascio e revoca del passaporto del coniuge
È possibile rivolgersi al giudice tutelare, in caso di mancanza di assenso relativamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto di un coniuge in presenza di figli minori. È anche possibile inoltrare richiesta di revoca del passaporto ove il coniuge obbligato non possa provare il corretto adempimento dei propri obblighi di mantenimento. Lo studio legale assiste il coniuge che voglia separarsi o divorziare anche mediante Negoziazione Assistita, possibile solo in determinate condizioni.
Inoltre, lo studio, segue il coniuge superstite, separato legalmente e titolare di assegno di mantenimento, nel caso di richiesta di pensione di reversibilità.
Modifica delle condizioni di separazione La disciplina delle condizioni di separazione può, su richiesta di parte, subire modificazioni ove intervengano circostanze di fatto e di diritto “nuove” rispetto al tempo in cui le stesse sono state assunte o imposte dal tribunale. La modifica potrà avvenire anche mediante Negoziazione Assistita.
Divorzio
In caso di divorzio congiunto i coniugi concordemente disciplinano ogni aspetto dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al contrario del divorzio contenzioso, ove si inoltra al Tribunale ogni richiesta che riguardi la rottura del vincolo matrimoniale. In entrambi i casi, particolare attenzione riceverà l’aspetto del mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non indipendenti economicamente e del coniuge (in tal caso l’assegno avrà una funzione prevalentemente assistenziale). Sussistendone le condizioni, anche l’accordo una tantum è una possibilità che verrà proposta dallo studio legale all’ex coniuge, così riconoscendo una somma in un’unica soluzione o trasferendo un bene immobile o altro diritto reale all’altro coniuge.
Modifica delle Condizioni di Divorzio
Le condizioni di divorzio concernente l'affidamento dei figli e le condizioni economiche possono essere modificate o revocate dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati. Con particolare riferimento alle condizioni economiche, tale mutamento riguarda la quantificazione e le modalità di versamento dell'assegno divorzile o di mantenimento. In alternativa al provvedimento giudiziale, è ora possibile concordare la modifica delle condizioni di divorzio mediante un accordo da raggiungersi con la negoziazione assistita da avvocati o - a certe condizioni - mediante un accordo innanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Pensione di reversibilità
Spettante al coniuge separato non convolato a nuove nozze e titolare di assegno.
Rilascio e revoca passaporto dell’ex coniuge
È possibile rivolgersi al giudice tutelare, in caso di mancanza di assenso relativamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto di un coniuge in presenza di figli minori. È anche possibile inoltrare richiesta di revoca del passaporto ove il coniuge obbligato non possa provare il corretto adempimento dei propri obblighi di mantenimento.
Lo studio, in particolare, offre tutela in tutti i casi in cui sia necessario fare ricorso a specifici strumenti di tutela, rafforzati, avuto riguardo alla materia della famiglia.
Ordine di protezione e allontanamento del coniuge
Su richiesta di parte si può chiedere al giudice di ordinare la cessazione della condotta del coniuge che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro” per impedire che gli atteggiamenti violenti in ambito domestico possano proseguire. Ordine del terzo
È la domanda proposta dal coniuge avente diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé o per i figli, diretto ad ottenere da parte del datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento (o di un terzo che e' tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) il versamento diretto dell'importo dovuto nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente. Il coniuge avente diritto può anche chiedere il sequestro di beni o somme dell'obbligato inadempiente.
Art. 709 ter c.p.c: corretto esercizio della responsabilità genitoriale
Tale norma favorisce l’applicazione dei provvedimenti giudiziari o il contenuto dell’accordo tra i coniugi. Per risolvere il contrasto tra i genitori – stabilisce la norma -il giudice adotta i provvedimenti opportuni, ovvero le misure che ritiene più adeguate e tutelanti per i figli minori. Inoltre, in caso di violazioni gravi delle regole sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale, ed altresì quando il comportamento di uno dei genitori contrasti con l’interesse del figlio o ostacoli il corretto svolgimento dell’affidamento, il giudice può intervenire in modo più deciso, modificando i provvedimenti vigenti e adottando una serie di sanzioni ai danni del genitore che abbia tenuto le condotte violative o pregiudizievoli.
L’avvocato Annalisa De Gironimo si occupa, inoltre, della tutela del minore, inoltrando richieste di affidamento di figli nati da genitori non coniugati, proponendo istanze volte ad ottenere il riconoscimento dei figli, rivestendo anche incarichi di Curatore del minore su nomina del Tribunale per i Minorenni di Bari.
Affidamento e collocamento di figli minori nati da genitori non coniugati
Affidamento condiviso o esclusivo, con regolamentazione anche concordata presso il Tribunale Ordinario dei turni di cura dei minori, con collocamento presso il genitore che sia più in grado di soddisfare le esigenze dei figli minori.
Riconoscimento dei figli
Riconoscimento da uno solo o da entrambi i genitori, anche giudizialmente in caso di mancato consenso dell’altro genitore.
Disconoscimento dei figli
L’azione di disconoscimento della paternità può essere esercitata dal padre, dalla madre e dal figlio nel rispetto dei termini di prescrizione
Protezione del minore
Tutela del minore in caso di grave conflittualità, sia della famiglia matrimoniale che della famiglia di fatto, facendo ricorso al Tribunale per i Minorenni, anche tramite l’ausilio dei servizi sociali.
Limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale
Il giudice competente, in tali casi, potrà adottare provvedimenti di limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale, se il genitore trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
Tutela del rapporto tra minori e ascendenti e zii
Si tutelano le relazioni familiari, riconoscendo il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Sottrazione internazionale di minori
In caso illecito trasferimento del bambino, da parte di uno dei genitori, in uno stato diverso da quello nel quale il minore aveva la propria residenza abituale, senza il consenso dell’altro.
CONVIVENZA
Unioni civili
Contratti di convivenza, disciplina dei rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi.
Diritti della Persona
Cambio di sesso, aggiunta o modifica del nome e cognome.